Cosa accade ai crediti societari in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese? La responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori.
- mattia32
- Oct 28, 2024
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Updated: Oct 29, 2024
di Avv. Luciano Botteon

Cosa succede ai creditori che, a seguito dello scioglimento di una società di capitali (s.p.a., s.r.l., ecc.), vantano ancora crediti nei confronti della stessa?
La risposta è data dall’art. 2495 del codice civile, per il quale, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
A tal riguardo, con tre sentenze (6070-6071-6072) del 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, qualora all'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi).
Pertanto, nei predetti limiti, i creditori sociali possono rivolgere le loro pretese ai soci della società cancellata.
Sull’argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza nr. 30799 dell’08.03.2024, precisando che in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Non va poi dimenticato che non solo i soci, ma anche i liquidatori possono essere chiamati a risponderne, sotto un diverso profilo di responsabilità aquiliana, laddove non abbiano rispettato – nella liquidazione – il principio della par condicio creditorum (Cassazione sentenza nr. 29548/2021), per il quale i creditori hanno un eguale diritto sui beni del debitore, salve le cause di prelazione.
In tali fattispecie il creditore deve dimostrare il proprio credito (certo, liquido ed esigibile) e il conseguente danno che gli sarebbe stato causato dal liquidatore con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto a quelli degli altri creditori soddisfatti. Incombe invece sul liquidatore, per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver correttamente graduato i debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della par condicio creditorum (Cassazione nr. 521/2020).